Tratto da un articolo della prof.ssa Alessandra Servidori pubblicato sulla Rivista Apiafco n.5
Molto spesso le parole legate alla condizione socio sanitaria della persona sono confuse: i termini invalidità, inabilità,disabilità ed handicap vengono impropriamente utilizzati come sinonimi ma presentano delle sostanziali differenze sia sul piano del significato sanitario che sul piano giuridico.
Nel nostro ordinamento non ritroviamo una definizione univoca e omogenea dell’accezione di invalidità applicabile a tutte le fattispecie. La tutela dell’invalidità civile è attuazione del principio di solidarietà costituzionale che stabilisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Invalidità è la difficoltà di una persona a svolgere alcune attività tipiche della ordinaria quotidianità a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico, che comportino una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo (legge 118/1971).
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si tratta dell’inabilità previdenziale, regolata dalla 222/1984,e della pensione di inabilità civile regolata dall’articolo 12 della legge 118/1971 che è invece una prestazione assistenziale.
Disabilità ed handicap sono due concetti legati tra loro e che, a differenza dell’invalidità civile, non si limitano a valutare gli effetti sulla capacità lavorativa conseguenti alla menomazione quanto piuttosto le conseguenze di tipo relazionale. La disabilità indica la presenza di una menomazione di tipo fisico o psicologico. L’handicap è invece la conseguenza della disabilità, cioè il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato. La disabilità non da diritto ad alcun beneficio economico ma consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi e parentali secondo la disciplina di legge.
La procedura per l’accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap,cioè la certificazione è stata semplificata con l’emanazione dell’art. 6, della Legge 80/2006. La domanda per ottenere il riconoscimento delle condizioni di invalidità e/o di handicap va inoltrata all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
Il giudizio medico legale non può limitarsi all’applicazione matematica dei criteri tabellari utilizzati per il riconoscimento dell’invalidità civile stante le diversa finalità. Ma altrettanto vero è che a menomazioni pur lievi sotto il profilo fisico (e quindi limitati ai fini della capacità lavorativa generica) può conseguire un’incapacità professionale importante come la patologia psoriasica grave i cui effetti infiammatori, persistenti, stressanti, influiscono nettamente sulla prestazione lavorativa.